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Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 655/2014

Richiesta di informazioni sui conti bancari

1. Il creditore, ove abbia ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivi che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato e abbia motivo di ritenere che il debitore detenga uno o più conti pres-so una banca in un determinato Stato membro, ma non conosca il nome e/o l’indirizzo della banca, né il codice IBAN, BIC o altra coordinata bancaria che permetta di identificare la ban-ca, può chiedere all’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo di richiedere che l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione ottenga le informazioni necessarie per consentire l’identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore.

Fermo restando il primo comma, il creditore può presentare la richiesta di cui a tale comma qualora la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico ottenuti dal credi-tore non siano ancora esecutivi e l’importo da sottoporre a sequestro conservativo sia rilevante, tenuto conto delle circostanze pertinenti, e il creditore abbia fornito prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che vi è urgente necessità delle informazioni sui conti bancari in quanto sussiste il rischio che, senza dette informazioni, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia verosimilmente compromessa e che ciò possa, di conseguenza, determinare un sostanziale deterioramento della situazione finanziaria del creditore.

2. Il creditore presenta la richiesta di cui al paragrafo 1 nella domanda di ordinanza di se-questro conservativo. Il creditore giustifica i motivi per cui ritiene che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro e fornisce tutte le informazioni utili di cui dispone sul debitore e sul conto o sui conti da sottoporre a sequestro conservativo. Qualora l’autorità giudiziaria presso cui è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo ritenga che la richiesta del creditore non sia sufficientemente giustificata, la re-spinge.

3. Qualora ritenga che la richiesta del creditore sia adeguatamente giustificata e che tutte le condizioni e i requisiti per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo siano soddis-fatti, tranne l’obbligo d’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e, se del caso, l’obbligo di garanzia ai sensi dell’articolo 12, l’autorità giudiziaria trasmette la richiesta di informazioni all’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione in conformità dell’articolo 29.

4. Per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione si avvale di uno dei metodi previsti in tale Stato membro ai sensi del paragrafo 5.

5. Ciascuno Stato membro prevede nel proprio diritto nazionale almeno uno dei seguenti metodi per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1:

a) obbligo per tutte le banche sul suo territorio di rendere noto, su richiesta dell’autorità d’informazione, se il debitore detenga un conto presso di loro;

b) accesso dell’autorità d’informazione alle informazioni pertinenti, se detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o altrove;

c) possibilità per le sue autorità giudiziarie di obbligare il debitore a rendere noto presso quale banca o quali banche del suo territorio detenga uno o più conti, qualora tale obbligo sia ac-compagnato da un provvedimento in personam dell’autorità giudiziaria che vieti il prelievo o il trasferimento da parte del debitore di somme detenute nel suo conto o nei suoi conti fino a concorrenza dell’importo oggetto dell’ordinanza di sequestro conservativo; oppure

d) qualsiasi altro metodo che sia efficace ed efficiente ai fini dell’ottenimento delle informazi-oni pertinenti, purché non risulti sproporzionato in termini di costi o di tempo.

Indipendentemente dal metodo o dai metodi previsti da uno Stato membro, tutte le autorità coinvolte nell’ottenimento delle informazioni agiscono con sollecitudine.

6. Non appena abbia ottenuto le informazioni sui conti bancari, l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione le trasmette all’autorità giudiziaria richiedente con-formemente all’articolo 29.

7. Ove non sia in grado di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità d’informazione ne informa l’autorità giudiziaria richiedente. Se, in conseguenza della man-canza di informazioni sui conti bancari, la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è respinta in toto, l’autorità giudiziaria richiedente sblocca senza indugio qualsiasi garanzia eventualmente costituita dal creditore a norma dell’articolo 12.

8. Qualora, a norma del presente articolo, all’autorità d’informazione siano fornite informa-zioni da una banca o sia accordato l’accesso alle informazioni sui conti bancari detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri, la comunicazione al debitore della divulgazi-one dei suoi dati personali è differita di 30 giorni, al fine di impedire che una comunicazione precoce possa compromettere gli effetti dell’ordinanza di sequestro conservativo.

Scheda informativa dell'Autorità d’informazione centrale per l’ottenimento di informazioni su conti bancari in Germania (PDF, 25KB, Datei ist barrierefrei)

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